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TAR Lazio boccia ricorso di Artisti 7607 contro NUOVOIMAIE

NUOVO-IMAIE-NUOVOIMAIE-logo-2014Roma, 24 Luglio 2014 – Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’associazione Artisti 7607 contro il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del settembre 2010 di approvazione dello statuto del NUOVOIMAIE.

Il TAR ha ribadito la correttezza dell’operato del NUOVOIMAIE, sottolineando che, come altre associazioni, l’associazione Artisti 7607 aveva “(…) partecipato ad incontri nella fase di predisposizione dello statuto e di costituzione dell’Ente (…)”. Non c’è, dunque, alcuna ragione fondata a sostegno della tesi di 7607 per la mancata partecipazione al procedimento di approvazione dello statuto del NUOVOIMAIE.

Altro argomento oggetto del ricorso, è stato la pretesa dell’associazione 7607 di trasferire automaticamente le iscrizioni dei soci dal vecchio Imaie al NUOVOIMAIE. È evidente che sarebbe stato contrario ai più elementari principi giuridici, perché come confermato dal TAR, essendo il NUOVOIMAIE un’associazione di diritto privato, non solo “(…) la necessità dell’iscrizione all’associazione come espressione della volontà di associarsi deriva da una normativa civilistica (…)” ma, aggiunge il TAR, “(…) il vecchio IMAIE era composto dalle associazioni sindacali di categoria e non dai singoli artisti, che invece sono gli unici soggetti che possono far parte della nuova associazione (…)”.

Il TAR Lazio ha altresì ritenuto insussistente la paventata discriminazione tra artisti professionisti e non professionisti, che sarebbe contenuta nello statuto del NUOVOIMAIE, visto che è presente nella legge istitutiva dell’istituto, precisando, altresì, che non c’è stata nessuna incostituzionalità dell’art. 7 della legge 100/10, rispetto alla previsione della vigilanza pubblica, perché il NUOVOIMAIE gestisce il denaro degli artisti e la vigilanza è giustificata dal “(…) differente regime in funzione dell’attività svolta ed essendo numerose nell’ordinamento le ipotesi di attività privata sottoposta a vigilanza pubblica, quali l’attività bancaria, l’attività delle quotate in borsa, le attività svolte da società di servizi pubblici (…)”.

Sotto ogni profilo, il ricorso si è rilevato infondato, chiarendo che il NUOVOIMAIE ha agito nei termini di legge e nell’esclusivo interesse degli artisti: dalle parole ai fatti il passo è breve, e la sentenza conferma che alla propaganda strumentale si oppone sempre l’oggettività delle prove documentali.

Esprime soddisfazione il Presidente dell’Istituto, avvocato Andrea Miccichè. “Il TAR Lazio – dichiara – non ha fatto altro che confermare quanto noi sosteniamo da anni. Ovvio, dunque, che sono soddisfatto. Non posso non ricordare che proprio sulla scorta di quanto argomentato avanti al TAR, l’Associazione Artisti 7607 ha creato la prima frattura con l’Istituto, così divedendo la categoria degli attori”.

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