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Addio al sussidio di disoccupazione per gli artisti – FIRMA LA PETIZIONE

Petizione pubblicata dagli occupanti del Teatro Valle di Roma (Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo)

Con la circolare 105 del 5/08/2011 l’INPS dice addio una volta per tutte al sussidio di disoccupazione per gli artisti dello spettacolo.

Viene infatti chiarito dopo un anno di risposte diverse da una sede INPS all’altra, la situazione per le categorie artistiche dei lavoratori dello spettacolo.

Vengono escluse dal diritto all’indennità di disoccupazione tutte le figure artistiche come registi, scenografi, coreografi, lighting designer, attori, musicisti, cantanti, danzatori, etc. (in allegato alla circolare c’è una lista contenente tutte le categorie escluse, con tanto di codici ENPALS). In pratica il sussidio viene riconosciuto alle sole categorie tecniche ed amministrative.

Ciò a seguito della confusione generata dalla sentenza del 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 che fa riferimento al Regio Decreto 1827 del 1935 che recita: “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) il personale artistico, teatrale e cinematografico”. La definizione di personale artistico è quella secondo cui “Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

Questa sentenza ha anche stabilito il principio secondo cui il versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto alla disoccupazione da parte del lavoratore. La sentenza quindi escludeva dall’indennità di disoccupazione tutti quei lavoratori che pur essendo assunti come lavoratori dipendenti da una ditta che versava la dovuta quota contro la disoccupazione (quota DS), risultavano comunque essere lavoratori “autonomi” in quanto in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica. La sentenza non chiariva però quali fossero in pratica questi lavoratori.

A questo punto con la circolare 105 dell’INPS tutto viene chiarito. Tale circolare inoltre chiarisce che il testo è scaturito da “ulteriori approfondimenti nonché dal confronto con l’ENPALS e con le parti sociali interessate”.

Ci rimangono però delle domande senza risposta:

Perché dei lavoratori dipendenti vengono esclusi dall’indennità di disoccupazioni a cui tutti i lavoratori dipendenti dovrebbero aver diritto? Non possiamo credere che la motivazione sia realmente quella che recita il Regio Decreto del ’35, ovvero che se si possiede una preparazione tecnica, artistica o culturale (e chi non la possiede? I tecnici non avranno anche loro una preparazione tecnica e gli amministratori saranno tutti analfabeti?) anche se dipendenti si è autonomi, in quanto capaci di gestire autonomamente il proprio lavoro. Forse questo era realmente così nel ’35 ma è certo che adesso se un danzatore o un attore vengono convocati ad un orario dalla propria compagnia devono presentarsi a quell’ora.
Come tutti i lavoratori dipendenti.

Perché viene richiesto alle ditte che assumono i lavoratori artistici dello spettacolo il versamento della quota INAIL che spetta ai lavoratori dipendenti se poi questi ultimi non vengono considerati tali? E perché le quote DS versate dalle ditte non vengono restituite se non danno diritto all’indennità di disoccupazione?

Perché la circolare non chiarisce quali sono gli “ulteriori approfondimenti in base ai quali si è giunti a queste conclusioni? Perché l’ENPALS che si dovrebbe occupare delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo da parere positivo? Ed infine chi sono queste parti sociali interessate a cui si è chiesto parere?

Ci sembra paradossale che vengano escluse dal diritto alla disoccupazione proprio quelle categorie che hanno l’intermittenza lavorativa come parte integrante del proprio essere.

Per un danzatore, un coreografo, un attore o un musicista avere dei periodi disoccupazione durante l’anno è cosa normale.

Le tuornée, anche quelle delle compagnie che lavorano di più, hanno comunque dei lunghi periodi di pausa.

Siamo rimasti uno degli ultimi paesi europei a non riconoscere i lavoratori dello spettacolo come dipendenti intermittenti e a non riconoscere loro il diritto alla disoccupazione.

Da anni chiediamo una regolamentazione per la categoria, che avrebbe dovuto essere contenuta in una più generale legge sul welfare. Ma la legge sul welfare non è mai andata in discussione alle camere e i lavoratori dello spettacolo sono rimasti in questa terra di mezzo, con una legge risalente al 1935.

Ora la circolare 105 dell’INPS ci toglie da questa situazione di incertezza e assesta l’ennesimo colpo ad una categoria sempre meno tutelata e considerata.

Ma noi vogliamo per l’ennesima volta ribadire che quello dello spettacolo è un lavoro e che i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori. A tutti gli effetti. Vogliamo, per l’ennesima volta ricordare che il nostro non è un hobby per ricchi, ma un lavoro che ci porta via tempo, fatica, energie. Che richiede impegno e passione.
Come tutti i lavori.

Pertanto chiediamo l’abrogazione in tempi brevissimi del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) nonché l’abrogazione del Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270

PER OPPORCI A QUESTA INGIUSTIZIA ABBIAMO CREATO UNA PETIZIONE ONLINE

Non sarà l’unica iniziativa, ma è importante firmarla e farla firmare.

http://www.petizionionline.it/petizione/per-lo-stato-gli-artisti-non-sono-lavoratori-ripristiniamo-lindennita-di-disoccupazione/4937

Per maggiori informazioni: www.teatrovalleoccupato.it

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